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2.2. Il nuovo para. 20, al para. «Roma II»). La stagione delle rifusioni dei regolamenti europei in ambito processuale si è di recente arricchita di un ulteriore tassello. 15 del regolamento n. 2201, infatti, si prevedeva che l’autorità giurisdizionale inizialmente adita potesse: “a) interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure b) chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.” Nel primo caso, ai sensi del para. In materia di giurisdizione, il regolamento non propone novità per le controversie matrimoniali[10]. Il procedimento principale 2. Oggi, infatti, come si vedrà, l’art. L’art. Si rendono necessarie varie modifiche di tale regolamento. Le norme del regolamento in materia di responsabilità genitoriale evocano a più riprese e vanno comunque interpretate alla luce del c.d. E così, gli obiettivi di migliorare l’accesso alle corti e la corretta ed efficiente amministrazione della giustizia nonché di garantire parità di accesso alla giustizia nell’Unione per entrambi i coniugi, si declinavano nella proposta di aumentare l’autonomia delle parti, al fine di incrementare la prevedibilità nel contenzioso matrimoniale, di facilitare la riunione di diversi procedimenti in materia familiare, di limitare la “corsa al foro” e conseguentemente ridurre i costi correlati, di semplificare lo schema normativo della giurisdizione nelle cause matrimoniali e di introdurre flessibilità rispetto ai poteri delle corti di tenere in considerazione i procedimenti pendenti in Stati terzi. 1, lett. Legge 218/95 di diritto internazionale privato Studio Legale Associato degli Avvocati Gioia Arnone e Donatella Sicomo - PI IT06575250821 Il nuovo art. Con la precisazione che tale definizione non interferisce con l’ambito applicativo della convenzione dell’Aia del 1980 (e, di conseguenza, del capo III del regolamento, che integra l’applicazione della convenzione del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti) che, come noto riguarda i minori fino al raggiungimento dell’età di 16 anni. Nel testo infine approvato, peraltro, la possibilità di proroga è stata (forse incongruamente) esclusa per la materia matrimoniale e, per la responsabilità genitoriale, è stata circondata da una articolata serie di condizioni e requisiti. Come dimostra la giurisprudenza degli Stati membri e della Corte di giustizia, in questo ambito, di là dalla enunciazione dei principi e dalla formulazione delle norme, si registra p>. 2 della norma chiarisce che tale pronuncia sulla questione incidentale produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa (incidenter tantum). Di maggiore rilevanza appare la previsione dei para. 2 luglio 2019 L 178), destinato ad entrare in vigore solo il 1.8.2022, rappresenta un momento importante per riflettere sul presente e sul futuro della normativa dell'Unione Europea relativa alla cooperazione giudiziaria in materia di famiglia. Il para. Per ciascun requisito di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati . 2, para. Ambito di applicazione soggettivo:Stati membri UE, eccetto Danimarca. Commissione (2). IL REGOLAMENTO 1111/2019. In questo caso, il giudice destinatario della richiesta deve informare senza ritardo l’autorità giurisdizionale richiedente della propria accettazione. %���� Un’analoga previsione è, infatti, contenuta nell’art. Regolamento 1259/2010 cooperazione rafforzata su legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Roma III. Il Regolamento 2019/1111, pubblicato in data 2 luglio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, relativo alla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale in unione europea, e alla sottrazione internazionale di minori, rappresenta la fonte destinata a sostituire, a far data dal 1° agosto 2022, l’attuale Regolamento 2201/2003 meglio noto come Bruxelles II-bis. fondamentali e spazio europeo di giustizia, Napoli, 2019, pp. [1] Una versione più ampia di questo scritto, con titolo diverso, è destinata al volume in memoria di Franco Cipriani. b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Chiarimenti del Garante privacy, Green pass e rientro in presenza nella PA: ecco le nuove regole, 5 per mille. en) 10165/19. in gu 235 del 12.9.2019, 12 ss. In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. La fonte normativa europea vigente in materia di proroga della giurisdizione1 è rappresentata dal Regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (c.d. La nuova condizione sub iii) (“una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 e tale decisione non è più soggetta a impugnazione ordinaria”) sostituisce quella in precedenza elencata sub iii) (“un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7”) ed è complementare alla successiva condizione iv); ove, infatti, il giudice dello Stato “di rifugio” abbia negato il ritorno per motivi diversi da quelli per cui è previsto il nuovo meccanismo di “coordinamento” dell’art. 35 par. 16 del Regolamento Europeo n. 2201 del 2003, Bruxelles 2-bis – che individua la pendenza delle cause matrimoniali nel momento del deposito presso l’ufficio giurisdizionale del ricorso introduttivo – e, ancora, nell’art. Ciò che è cambiato è invece il meccanismo processuale del trasferimento. Anche in questo contesto è venuto meno il requisito dell’accettazione del trasferimento da parte di almeno una delle parti. La Convenzione di Bruxelles del 1968 disciplina le stesse materie oggi disciplinate dal Regolamento Bruxelles Ibis. Premessa: la tutela cautelare nel reg. Regolamento Bruxelles II-BIS. Viene però fatto salvo l’art. Ai soli fini dell’esecuzione in un altro Stato membro, l’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare che la decisione che accorda un diritto di visita sia provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni. /Contents 4 0 R>> 10 qui in esame. Al contrario, esso continua a esercitare tale competenza qualora non abbia ricevuto dal giudice dell’altro Stato membro l’accettazione della competenza entro sette settimane da quando: a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare un’istanza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a norma del para. In ogni caso, ciò che si richiede è una maggiore “appropriatezza” del foro alternativo per la decisione della controversia di riferimento. Regolamento n.2201/2003 del Consiglio (Bruxelles II bis), (competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) 8 Regolamento n. 4/2009 del Consiglio, (competenza, legge applicabile, riconoscimento ed 22/01/2021 10:08 AM In Gazzetta il nuovo regolamento Bruxelles IIbis – Just published the Brussels IIa Regulation martedì, luglio 2, 2019 Pubblicato il regolamento Ue n. 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ( 2019:1111 ). 9, sulla competenza in caso di sottrazione di minore, fa appunto salvo l’art. «Bruxelles I bis») che alla legge applicabile (reg. (2) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato un nuovo pro­ gramma pluriennale dal titolo «Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (4). 14, lett. 499) e parere del 14 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella maggioliadv@maggioli.it  |  www.maggioliadv.it, Il processo arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Seconda parte), Sui rapporti tra autorità giudiziaria ed arbitrato irrituale: cenni di legge applicabile in materia di connessione di cause, I confini della giurisdizione esecutiva italiana nell’espropriazione di crediti alla luce dell’ordinamento eurounitario e internazionale, Green pass, Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo (PDF), Green pass chi controlla e come? 15, in materia di “Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza”. Nel considerando 19, peraltro, si legge che ogni riferimento all’interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo come recepiti nell’ordinamento e nelle procedure nazionali. Infine, la Commissione prendeva in considerazione la cooperazione tra autorità nazionali, indicando come obiettivo generale il miglioramento di tale cooperazione e la semplificazione della cooperazione transfrontaliera tra le autorità centrali, e, come obiettivi specifici, la riduzione dei ritardi nei casi transfrontalieri relativi a minori e il miglioramento della fiducia reciproca tra autorità nazionali e in particolare tra autorità centrali. Sebbene il regolamento Bruxelles II bis … visto il regolamento delegato (Ue) 2019/331 della Commissione 1, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 6, GDPR - Segnala Bug Bruxelles, 2.7.2019 COM(2019) 610 final PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 4 ... atomica, in particolare l'articolo 106 bis, – il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale <> 93, paragrafo 2, reg. Le tempistiche di questo meccanismo possono, peraltro, scoraggiare il ricorso all’istituto qualora vi sia contrasto in merito all’opportunità del trasferimento. Lo studio legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un team di avvocati specializzati in diritto internazionale di famiglia. L’importanza teorica della nuova disposizione appare fortemente ridimensionata sul profilo pratico, dal momento che l’accordo o l’accettazione delle parti è comunque limitato ad ipotesi molto circoscritte. Tale autorizzazione, ai sensi della medesima norma, permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione: in mancanza di autorizzazione, la domanda è ritenuta inammissibile, il che vuol dire che vi è uno stretto nesso di “strumentalità necessaria” tra fase conciliativa e fase di merito. cit., p. 958. Infatti, la Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata sostituita dal Regolamento Bruxelles I il quale, a sua volta, come detto sopra (v. 2 b), è stato sostituito ed abrogato dal Regolamento Bruxelles I bis . Quali sono, sul finire del Medioevo, i nessi che uniscono mondo degli affari, della finanza, dellโ€™imprenditoria manifatturiera e istituzioni politiche? Contenuto trovato all'interno โ€“ Pagina 124Principio indirettamente confermato dal Regolamento Roma III, che instaura invece una cooperazione rafforzata ex art. ... 63 del vigente Bruxelles II bis salvano espressamente il contenuto del Concordato modificato, che quindi non ... 17 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis… 9 del regolamento n. 2201 si riferiva alla ultrattività della “competenza della precedente residenza abituale del minore”, la nuova disposizione utilizza una formulazione più precisa, ovvero “Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita”. 53 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis … Il regolamento, che entra in vigore il 22 luglio 2019 e sarà applicato dal 22 luglio 2022, sostituisce integralmente il precedente Reg. Privacy Policy - Codice deontologico forense - modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 Concetta Marino LE DECISIONI NELL’UNIONE EUROPEA 51 La circolazione delle decisioni giudiziarie nel sistema del regolamento Bruxelles I bis … ��o��K�6�H�׈L�@��k��C]���5:����:T��NFg]�+�� Le novità introdotte dal regolamento n. 1111 del 2019: la decisione sul ritorno del minore 3. ; in particolare si legga: P. FRANZINA, Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel Regolamento Bruxelles I bis, in Diritto del commercio internazionale, 2014, n. 3, p. 622. Di tale “interesse” il regolamento non propone una definizione in via diretta. Il regolamento si ad applica, come già il regolamento 2201/2003, da un lato, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio e, dall’altro, all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. Regolamento Bruxelles II bis – Alessandria, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 22 marzo 2019 – Palazzo di Giustizia Salone Valente “La funzione sociale dell’Avvocato” 22 febbraio 2019 – Hotel Milano Scala, Milano “La crisi della famiglia transnazionale. x��[͒۸�YO��C� �(7o6�孭TO*�ZҌ�ı4W���V{�C"��_7 g�T� ��@w�n��W�˟E*D��yzu���j��,r�����/oEzs�vU7��;,V���#Ӗ����Ķ��EV�Ϣ�JY�MYg�(��. Si può fare l’esempio della clausola di scelta del foro italiano inserita in un accordo di separazione tra due genitori abitualmente residenti in Italia, azionata dopo che uno dei due sia stato autorizzato a trasferirsi con il figlio minorenne in un altro Stato membro. 2 precisa, altresì, che i soggetti che diventino eventualmente parte del procedimento dopo che è stata adita l’autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo l’inizio del procedimento stesso, anche in forma tacita: in mancanza di una loro contestazione, infatti, il loro accordo è considerato implicito. Al termine del percorso normativo, ha infine visto la luce il regolamento (Ue) n. 2019/1111 del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. 2 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 ... resse; sulla compatibilità del draft del Conte bis con le rime obbligate di Bruxelles; e infine sul disegno innovativo o continuativo del piano ... Bruxelles, 2 luglio 2019 (OR. [18] Il considerando n. 32 fa l’esempio di una controversia relativa a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare un tutore ad litem che rappresenti il minore nel procedimento: in tal caso, lo Stato membro competente per la controversia relativa alla successione dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento pendente, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. Il nuovo art. La procedura, poi, può sfociare o in una decisione vincolante per le parti (per le controversie il cui valore non superi i 2000 franchi), o in una proposta di giudizio che può acquisire autorità di giudicato in assenza di contestazione (controversie il cui valore non superi i 5000 franchi). 6, infatti, fa “salvo” il para. 10, che ha introdotto una (limitata) possibilità per le parti di “scegliere” il foro in materia di responsabilità genitoriale, in modo da rendere possibile, ad esempio, il radicamento della competenza per le controversie in tale ambito nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio o di separazione personale. regolamento Bruxelles 2 bis, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; regolamento Roma 1, n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; Ciò è avvenuto, in sostanza, riscrivendo ed estendendo l’ambito dell’art. Bruxelles II bis) è stato recentemente rifuso nel regolamento (UE) n. 1111 del 25 giugno 2019 (c.d. Il para. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa da un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro deve produrre: ⦁ il certificato che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 36. Regolamento n.2201/2003 del Consiglio (Bruxelles II bis), (competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ) Tavola 3a - Casi pervenuti nell’anno 2019 – dati di flusso. Il Regolamento 2019/1111, pubblicato in data 2 luglio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, relativo alla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale in unione europea, e alla sottrazione … Contenuto trovato all'interno โ€“ Pagina 59... convenuti in Italia in forza del Regolamento Europeo 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis - che abroga e sostituisce il Regolamento Europeo 44/2011, ... Regno Unito compreso (il testo adottato dalla Conferenza dell'Aja del 2 luglio 2019 ... Decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 3 maggio 2006, n. 252 inerente il deposito legale. © Gruppo Maggioli Tutti i diritti riservati. 10, anche qualora tale giudice sia adito per secondo. 100). Contenuto trovato all'internoCALVO CARAVACA-CARRASCOSA GONZรLEZ, Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis, in Riv. dir. internaz. ... HONORATI, La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: piรน tutele per i minori e piรน efficacia ... IL REGOLAMENTO BRUXELLES I BIS: NOVITA’ IN TEMA DI GIURISDIZIONE E CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ... Bruxelles 1 al Regolamento CE n. 805/ 2004, Torino, 2009, p. 2 . Il presupposto per il trasferimento resta il medesimo, ovvero la sussistenza di un legame particolare tra l’autorità giurisdizionale “alternativa” e il minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento Bruxelles I bis [reg.1215/2012]» Il para. 7, 8 e 9 del Regolamento 2019/1111. 4: “L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1. fusione di detto regolamento. Regolamento 2201/2003 – Bruxelles II bis che sostituisce il Regolamento 1347/2000, Bruxelles II. 2 modifiche al regolamento ivass n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n.119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. (���4Ph�� |�D�;�O��T~��?KCmc8�{RY�ۀ] �sg' l3#�Q���U��Vw���^�����_a6B�(�1!K��9�Sz;l�h'm;�����Vb�Jz�8�����2y���gTz� Con il Regolamento “Bruxelles II-ter” si compie un passo ulteriore nel percorso della revisione degli atti di diritto internazionale privato dell'Unione Europea. SSUU n. 30646/11, SSUU n. 2276/16 SSUU n. 5418/16, SSUU 17676/16); in tema si veda anche CGUE 16.7.15, in causa C 184/14, ove si chiarisce che il Regolamento Bruxelles II bis disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale “indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale” ed opera “un’espressa distinzione tra il contenzioso … Questioni incidentali e altre disposizioni in materia di competenza. Ratifica di seconda variazione di bilancio 2020-2022 approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art.109, comma 2 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. La sezione dedicata alle disposizioni comuni in materia di giurisdizione, per contro, non propone particolare novità. 29, la relativa decisione implica il venir meno della giurisdizione dello Stato d’origine[15]. Regolamento (CE) n. 7 e, dello stesso, il regolamento continua (giustamente) a non fornire una definizione[11]. 15 del regolamento n. 2201) sia su istanza di parte che d’ufficio. 10 (sulla proroga di competenza), essa non potrà trasferire la competenza al giudice di un altro Stato membro. 2, quando il regolamento usa il termine “autorità giurisdizionale”, infatti, si fa riferimento all’autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento; al riguardo, il considerando 14 precisa che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, al termine «autorità giurisdizionale» occorre attribuire un significato ampio, comprendente anche autorità amministrative o altre autorità, quali i notai, che talvolta esercitano funzioni giudiziarie in materia matrimoniale o di responsabilità genitoriale. Obbligazioni: Obbligazioni extracontrattuali [dir. proc., 2018, p. 974. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 la Finlandia dichiara che nei rapporti tra Finlandia e Svezia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e … Nel para. 104 prevede l’abrogazione del regolamento n. 2201 del 2003. 2 propone per la prima volta la definizione di «minore», intesa come persona di età inferiore agli anni 18, sulla falsariga di quanto previsto al riguardo dalla convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori; tale limite di età, come specifica il considerando 17, vale anche nei casi in cui i minori abbiano acquisito la capacità di agire, prima di compiere 18 anni, in virtù della legge che disciplina il loro stato personale, ad esempio tramite emancipazione per matrimonio, in modo da evitare una sovrapposizione con l’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che si applica alle persone a partire dall’età di 18 anni, e al contempo scongiurare vuoti tra i due strumenti. Il riferimento è alla recente decisione della Corte di giustizia nel caso Brigitte Schlömp (relativa all’interpretazione delle norme sulla litispendenza della convenzione di Lugano)[19], con riferimento alla data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione di diritto svizzero. Regolamento Bruxelles II-bis) e per molti aspetti costituisce una significativa novità. 12-13). dir. I “parametri” su cui valutare la sussistenza di tale legame particolare sono elencati, in modo esaustivo (considerando 26), nel para. ���?�eJ=���K�w��Vtx��kw_*��?�_�C� �h�+ ��_Uu�dB��ѥ&Mq�#���>�m�X_����!�w��PW�/mJ���� 5ጕ;:-���=�̮tX�+w��3��ֶd5��X*g���3w71�$t�+�M�̝����Ҧ���.���+~�;�bqJO

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